WHISTLEBLOWING

Informativa sulla segnalazione di attività illecite o fraudolente

“WHISTLEBLOWING”

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (D.Lgs. 24/2023)

  • Introduzione

Il termine “Whistleblowing” identifica l’attività di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Il D.Lgs. 24/2023, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, testualmente cita: “Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.”.

Il D.Lgs. 24/2023 accorpa in un unico testo normativo, organico ed uniforme, l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute al segnalante (c.d. “Whistleblower”), sia esso appartenente al settore pubblico, sia al settore privato, con particolare attenzione alle tutele riservate al medesimo soggetto segnalante.

  • Scopo della procedura

Il Whistleblowing è la procedura con la quale il soggetto interno all’ente evidenzia e, per quanto possibile, previene rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente stesso.

Lo scopo principale del Whistleblowing è, quindi, quello di rilevare e risolvere oppure prevenire i problemi generati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontarne le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente procedura è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di eventuali irregolarità, dal momento in cui il segnalante/ Whistleblower, venutone a conoscenza, si determini all’inoltro sino ai successivi sviluppi, e ciò in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023.

  • Ambito di applicazione

La presente procedura, in riferimento alla società Ingra Brozzi S.p.A., è applicabile:

  • ai lavoratori subordinati (compresi quelli a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
  • ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come individuati ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
  • ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
  • ai liberi professionisti ed ai consulenti;
  • ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
  • agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.
  • Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del Whistleblowing riguardano (D.Lgs. 24/2023 art. 2, comma 1, lettera a):

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di Whistleblowing non si applicano (art. 1, comma 2 D.Lgs. 24/2023):

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
  • Modalità Operative

L’art. 4 del D.Lgs. 24/2023 prevede, in particolare:

• al comma 1. “I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.”;

• al comma 2. “La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.”;

• al comma 3. “Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”.

  • Gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna della società Ingra Brozzi S.p.A. è affidata a A.L.F.A. Italia s.a.s., con sede in 46100 Mantova, via Roma n° 19, la quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

  • rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
  • mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;
  • coinvolgere le funzioni competenti in base alla segnalazione, le quali procederanno all’istruttoria della stessa;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
  • Canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna

In conformità alle previsioni della vigente normativa, il Whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

  1. attraverso l’accesso alla sezione “WHISTLEBLOWING” presente sul sito “WWW.INGRABROZZI.IT” cliccando il link “INSERISCI UNA NUOVA SEGNALAZIONE” e seguendo le istruzioni contenute nella piattaforma cui avrà accesso.
  2. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura RISERVATA/PERSONALE tramite posta raccomandata o a mano al seguente indirizzo: Responsabile segnalazioni di Ingra Brozzi S.p.A., presso A.L.F.A. Italia s.a.s., via Roma n° 19, 46100 Mantova indicando l’indirizzo ovvero un recapito mobile del mittente, al fine di gestire la segnalazione.
  • Segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è affidato all’ANAC che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell’art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall’art. 4;
  • nell’ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
  • nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
  • nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l’ANAC è tenuta ad attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).

Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall’ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest’ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall’art. 8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l’onere per l’ANAC di comunicare al soggetto segnalante l’esito finale della procedura, che può consistere anche nell’archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 8.

Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell’ANAC.

L’ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).